Articolo 25 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.lgs. 460/97 e successive modificazioni.
L’Aquila, 25.01.2015