Statuto Bonsai AQ

    STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “Bonsai AQ”

    Articolo 1 – Denominazione
    E’ costituita l’Associazione Culturale denominata Associazione Culturale “Bonsai AQ”.
    Articolo 2 – Sede
    L’Associazione ha sede in L’Aquila, Via Ficara,SnC.
    Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.
    La variazione della sede principale nell’ ambito del Comune di L’Aquila non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.
    Articolo 3 – Scopo dell’associazione
    L’Associazione ha per fine la valorizzazione e la promozione delle arte Bonsai e della cultura giapponese.
    L’associazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale.
    Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita e utile per il raggiungimento dei propri scopi.
    L’Associazione si propone come occasione di incontro e di aggregazione di interessi artistici, in particolare Bonsaistici, al fine di promuovere uno spirito di crescita e maturazione sia umana che artistica.
    A tal fine l’Associazione si propone di:
    – Operare per la promozione e diffusione dell’arte Bonsai e delle arti giapponesi;
    – Organizzare iniziative e manifestazioni artistiche, culturali, ricreative ed artistiche come veicolo di diffusione, dibattito e sviluppo delle tematiche inerenti gli scopi dell’ Associazione;
    – Attivare iniziative artistiche, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell’aggregazione giovanile per diffusione della cultura Bonsaistica;
    – Promuovere, realizzare e gestire laboratori di ricerca ed insegnamento, corsi didattici ed ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari;
    – Promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, stages, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, masterclasses, corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale in ambito Bonsaistico ed in ogni altro ambito culturale o artistico (pittura, fotografia e via dicendo);
    – Nei limiti delle attività riservate e protette, produrre e diffondere cd e libri di vari argomenti e genere;
    – Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’ Associazione per il compimento degli obbiettivi statutari;
    – Avviare ricerche in ambito culturale, per la salvaguardia e la diffusione del patrimonio storico e letterario dell’arte Bonsai.
    – Pubblicizzare le proprie iniziative nel modo che verrà ritenuto più opportuno, svolgendo anche attività letteraria ed editoriale con la pubblicazione e diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri
    nel settore di interesse. Potrà anche curare la pubblicazione e gestione di un proprio sito Internet.
    Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà fra l’altro:
    – Erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività organizzate dall’Associazione;
    – Richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
    – Inoltrare opportune richieste di contributi ad Enti privati, Enti pubblici, Comunità Europea, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
    – In via accessoria, ausiliaria, secondaria, sussidiaria e in ogni caso marginale e non prevalente, l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. Destinerà in tal caso i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali;
    – Svolgere ogni altra attività di supporto che sia idonea al perseguimento delle finalità istituzionali;
    L’Associazione potrà compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connessi ai medesimi.
    L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.
    Articolo 4 – Durata
    La durata dell’ Associazione è fissata a tempo indeterminato.
    Articolo 5 – Patrimonio
    Il Patrimonio dell’ Associazione è costituito da:
    – beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’ Associazione; – eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
    – eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
    Le entrate dell’ Associazione sono costituite da:
    – quote associative dei singoli aderenti;
    – liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
    – contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
    – rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo; – contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
    – proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

     

    SOCI

    Articolo 6 – Iscrizione
    Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che per interesse culturale e/o professionale o di studio vogliano aderire alle attività dell’associazione e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
    – condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione; – accettare lo Statuto e il Regolamento interno;
    – prestare la propria opera per sostenere l’attività.
    Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all’Associazione su moduli prestampati indirizzati al Presidente. La tessera sociale che verrà fornita in caso di accettazione della domanda avrà validità annuale.
    L’ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo. Nessuna limitazione è posta al numero dei soci. Possono aderire tutti i cittadini maggiorenni, di ambo i sessi, senza limiti d’età o di nazionalità.
    I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
    Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’ Associazione da parte di chi intende aderire.
    L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’ Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
    Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
    L’adesione all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi sociali e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi.
    L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati: soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.
    Sono soci fondatori le persone intervenute nell’ atto costitutivo di cui verrà tenuta traccia per ricordare nel tempo chi si è adoperato per la realizzazione iniziale del progetto.
    Sono soci ordinari coloro che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di proposizione di apposita domanda con quota annuale fissa.
    Sono soci onorari coloro che sono stati nominati dal Consiglio Direttivo in quanto particolarmente distinti per meriti culturali e organizzativi nell’ ambito delle finalità perseguite dall’Associazione. Sono insigniti di tale qualifica su proposta unanime del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei soci.
    Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e partecipano all’elettorato attivo e passivo per le nomine all’interno del Consiglio Direttivo.
    I soci tutti, compreso i componenti del Consiglio Direttivo prestano la loro opera a titolo gratuito, sono tenuti ad accettare integralmente le norme statutarie e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
    La partecipazione dei soci all’elaborazione e alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio, oltreché garanzia di democrazia per il buon funzionamento dell’Associazione.
    Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci
    Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.
    La domanda deve contenere la dichiarazione della condivisione delle finalità dell’ Associazione e l’impegno all’osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.
    Il Consiglio Direttivo in caso di diniego della domanda di ammissione provvede a rispondere in forma scritta tramite mezzi cartacei o informatici entro 60 giorni dal loro ricevimento.
    L’ammissione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.
    L’adesione all’ Associazione comporta per l’associato il diritto di partecipare alla gestione dell’ Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonchè per la nomina degli organi direttivi.
    Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo escluso ai minori. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.
    Il socio è tenuto a:
    – corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
    – all’osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
    La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l’associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’ onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.
    La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.
    Articolo 8 – Organi dell’ Associazione Sono organi dell’ Associazione: – L’Assemblea generale dei soci; – Il Consiglio Direttivo;
    – Il Presidente; – Il Vice Presidente.

     

    ASSEMBLEA

    Articolo 9 – Composizione
    L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’associazione. All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
    Articolo 1O – Competenza
    L’Assemblea ordinaria delibera:
    – sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione;
    – sulla nomina del Consiglio Direttivo;
    – sugli indirizzi e direttive generali dell’attività dell’ Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo.
    L’Assemblea straordinaria delibera:
    – sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto; – sull’ eventuale scioglimento dell’Associazione.
    Articolo 11 – Convocazione
    L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre).
    L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante affissione dell’ avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell’ Associazione e mediante lettera raccomandata (o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell’ assemblea; nell’ avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l’ora in cui si terrà l’assemblea stessa nonché l’ordine del giorno.
    Articolo 12 – Costituzione e deliberazioni
    Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C.
    L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un’ ora di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
    L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli iscritti.
    Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.
    L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’ associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
    Articolo 13 – Svolgimento e verbalizzazione
    L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
    Il Presidente dell’ Assemblea se diverso dal Presidente del Consiglio nomina, all’inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell’ Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all’Assemblea.
    Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

     

    CONSIGLIO DIRETTIVO

    Articolo 14 – Nomina e composizione
    L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da sette consiglieri, eletti dall’Assemblea dei Soci.
    Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo.
    Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.
    In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
    Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.
    Articolo 15 – Competenza
    Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’ associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
    In particolare il Consiglio:
    – fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
    – decide sugli investimenti patrimoniali;
    – stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
    – delibera sull’ammissione dei soci;
    – decide sulle attività e sulle iniziative dell’associazione;
    – approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
    – stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
    – nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
    – conferisce e revoca procure;
    – compila l’eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell’Associazione, la cui approvazione è rimessa all’Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
    Articolo 16 – Convocazione e deliberazioni
    Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
    La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
    Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
    In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.
    Articolo 17 – Il Presidente
    Al Presidente dell’ Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell’ Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’ Associazione anche ad un altro Consigliere.
    Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’ Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’ Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
    Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’ Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
    Articolo 18 -Il Vice Presidente
    Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.
    Articolo 19 – Il Segretario
    Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’ Associazione.
    Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all’ Associazione.
    Articolo 20 – Il Tesoriere
    Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’ Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l’ ausilio di consulenti.
    Predispone, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.
    Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
    Articolo 21 – Libri dell’ Associazione
    Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l’Associazione provvede alla tenuta di:
    – libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’ Assemblea;
    – libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

     

    BILANCIO

    Articolo 22 – Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
    Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’ esercizio precedente da sottoporre all’ Assemblea.
    Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea.
    I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
    Articolo 23 – Avanzi di gestione
    All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
    L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
    Articolo 24 – Scioglimento
    In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
    Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria, con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
    Articolo 25 – Rinvio
    Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.lgs. 460/97 e successive modificazioni.
    L’Aquila, 25.01.2015